Il simbolo scelto da MS ADR Biella consapevolmente si allinea con quello proprio a molti altri Organismi di Mediazione quanto a quello del sistema giudiziario. Nulla come l'equilibrio della bilancia induce a pensare a una giusta proporzione, seppur ottenuta aggiungendo dovuti contrappesi. La scala è volutamente intesa "aiutata in salita", consci che chi si rivolge alla Mediazione auspichi risultati comuni non esclusivamente monetari: una conciliazione riuscita potrebbe infatti anche rappresentare l'inizio di una rinascita personale paragonabile al "risalire la china per una autostima persa", spesso a causa di un insieme di eventi negativi che sempre più spesso accomunano molti.
L'esito favorevole di una mediazione può quindi contribuire a restituire reputazione e credibilità a chi con veemenza la reclama. Tali lodevoli risultati avvalorano i meriti dell'Istituto Giuridico Stragiudiziale della Mediazione.
. Il Mediatore Civile è un PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge ed è iscritto nel registro dell' ALBO dei MEDIATORI tenuto presso il Ministero della Giustizia, in quanto egli stesso e' iscritto nell' Albo dell' Organismo di Mediazione che lo ha formato e/o per il quale presta i propri servizi. E' un professionista in COSTANTE AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO pratico e teorico biennale, pena la decadenza della nomina stessa.
. Il Mediatore ha obbligo di sottoscrive una DICHIARAZIONE di IMPARZIALITA' che lo pone, rispetto alle Parti ed alla controversia, in una posizione di indipendenza, imparzialità e neutralità; quindi può e deve rifiutarsi di moderare laddove evinca una condizione ostativa all'assunzione dell'incarico, laddove questi fondamenti verrebbero meno e/o genererebbero conflitto di interesse. E' tenuto al recesso, previa informazione all' Organismo e alle Parti circa le ragioni di un possibile pregiudizio all' imparzialità, anche qualora lo stesso dovesse emergere durante lo svolgimento della Mediazione.
. Il Mediatore è vincolato al rispetto dell' obbligo di riservatezza e non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, nè davanti all' Autorità Giudiziaria nè davanti ad altra Autorità.
. Con il termine inglese Caucuses, si indica l' incontro riservato tra il Mediatore e ciascuna Parte che può realizzarsi in qualunque momento della procedura in una SESSIONE SEPARATA mentre entrambi gli attori sono fisicamente presenti nella Camera di Mediazione. Quanto appreso nel corso delle sessioni separate non potrà esser rivelato alla controparte, salvo esplicito consenso della Parte che nell'incontro privato ha rilasciato quelle dichiarazioni o reso quelle informazioni confidenziali (CLAUSOLA di RISERVATEZZA INTERNA )
. Al Mediatore non compete l'applicazione della legge, per cui NON è VINCOLATO ai formalismi della stessa. Significa che, per addivenire ad una composizione bonaria della controversia soddisfacente per entrambe le parti, è possibile "sollevare" e analizzare ogni questione che le controparti vogliano far emergere in questa sede.
. Il VERBALE redatto avrà VALORE in SEDE GIUDIZIARIA, qualora le Parti si trovino a dover comunque discutere la vertenza in sede processuale: ciò accadrà qualora ogni intento per comporre la lite risultasse vano oppure se parte convenuta non si presentasse al primo incontro. I verbali che saranno prodotti in aula saranno rispettivamente di Mancata Adesione o di Fallita Conciliazione e avranno comunque assolto alla condizione di procedibilità in tribunale ove la stessa risultasse obbligatoria.
. Al Mediatore, qualora contestualmente richiesto dalle Parti, viene riconosciuta l’AUTORITA' di "FORMULAZIONE di una PROPOSTA" per la risoluzione della controversia. La stessa però non sarà vincolante per cui entrambi potranno liberamente decidere di aderivi o meno.
. Il VERBALE è un atto proprio del Mediatore, conclusivo della procedura ed ha natura di PROVVEDIMENTO qualora sia di avvenuta Conciliazione.
Targa della Camera di Mediazione Stragiudiziale ADR BI, esposta in v. Vescovado 5. Identificante la Sede Operativa ANPAR per la circoscrizione territoriale del Tribunale di BI.
GLI AVVOCATI SONO MEDIATORI DI DIRITTO
. Gli Avvocati che sono iscritti ad un Organismo di Mediazione - in aggiunta all'iscrizione all' Albo degli Avvocati - devono essere adeguatamente formati in Materia di Mediazione e devono mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico/pratici a ciò finalizzati , nel rispetto di quanto previsto dall' art. 55 bis del Codice Deontologico Forense.
Gli Avvocati, al momento del conferimento dell' incarico, sono tenuti ad informare l' Assistito che si presenta presso il loro Studio per la tutela di un Diritto Disponibile (*) della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato all' art. 4 Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e delle AGEVOLAZIONI FISCALI di cui agli art. 17 e 20.
L' informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto (**) : il documento che contiene l' informazione viene sottoscritto dal Cliente e deve essere allegato all' atto introduttivo dell' eventuale giudizio per favorirne al Giudice la presa visione . In caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto tra l' Avvocato e l' Assistito è annullabile.
( * ** maggiori specifiche nel capitolo successivo: La Mediazione Civile e Commerciale )
Gli Avvocati ASSISTONO - NON rappresentano - le parti durante l’intera procedura di mediazione.
La presenza degli avvocati durante l’incontro di mediazione figura in un sostanzioso e utile apporto:
ha infatti lo scopo di illustrare ogni aspetto giuridico e di delineare le eventuali conseguenze processuali in ogni fase del procedimento.
Facilita inoltre la redazione dell’ accordo stesso.