SALA RIUNIONI utile per sessioni disgiunte: viene preferibilmente utilizzata anche per condurre la mediazione. Motivo della scelta è quello di favorire alle controparti quel clima informale che con naturalezza si respira intorno a un tavolo. Una scrivania delimita spazi, identifica ruoli, pone distanze (che si dovrebbero invece modulare) con relativi disagi e chiusure. Rischi plausibili ma da evitare sul nascere.
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La MEDIAZIONE STRAGIUDIZIALE, come si intuisce dalla definizione specifica, promuove la risoluzione delle controversie in Materia Civile e Commerciale per i diritti disponibili, evitando che le stesse giungano a dover essere discusse in sede giudiziaria (processo in aula di Tribunale). Rispetto a quest'ultima ne abbatte DECISAMENTE i costi e ne riduce i tempi. Il Mediatore, peraltro, non e' vincolato a formalismi e rigidità di legge e il verbale che redige, inviato al Ministero della Giustizia, avrà eventuale valenza in Tribunale.
La mediazione civile è sostanzialmente suddivisa in tre categorie:
. FACOLTATIVA
. DELEGATA o giudiziale
. OBBLIGATA
. La mediazione FACOLTATIVA è rimessa alla volontà delle parti: esse possono farvi ricorso liberamente. E' quindi attivata volontariamente e sono le stesse parti coinvolte nel procedimento di mediazione a decidere liberamente di partecipare agli incontri, di prospettare le soluzioni che ritengono più idonee per entrambi - finalizzate a comporre bonariamente la controversia - di abbandonare la procedura e soprattutto di decidere se fissare o meno termini e condizioni per un accordo di conciliazione. E poi sottoscriverlo.
. La mediazione DELEGATA o giudiziale (d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28) si ha quando IL GIUDICE, ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità rispetto alla fase del giudizio, alla natura della controversia, alla disponibilità delle parti, INVITA le stesse a esperire un tentativo di mediazione. Tale invito deve essere rivolto entro l'udienza di precisazione delle conclusioni o quella di discussione della causa.
Affinché una mediazione non obbligatoria possa essere iniziata, c'è bisogno che tutte le parti aderiscano all' invito formulato dal giudice. In caso di accettazione dell'invito, il giudice rinvia la causa a un' udienza successiva al periodo entro il quale la procedura di mediazione deve terminare ai sensi dell'art. 6 (90 giorni); se la mediazione non è già stata avviata, assegna anche il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione il cui primo incontro dovrà avvenire entro 30 gg dalla domanda stessa.
. Alla mediazione OBBLIGATORIA, come dal nome stesso si evince, non ci si può sottrarre.
Sala d'attesa della Camera di Mediazione Stragiudiziale ADR Biella
via Vescovado, 5 p. I int. 2 Biella
La MEDIAZIONE OBBLIGATORIA è prevista le seguenti materie:
condominio
diritti reali
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
risarcimento da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La MEDIAZIONE VOLONTARIA può invece riguardare controversie di qualsiasi natura.
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La parte che intende agire in giudizio, si presenterà in mediazione assistita dal proprio avvocato. Il quale avrà - chiaramente e per iscritto - informato il proprio assistito sia della possibilità di procedere alla mediazione che delle relative agevolazioni fiscali; sia dei casi in cui il procedimento di mediazione è volontario oppure condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte circa la facoltà di chiedere la mediazione.
La mediazione disposta dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla conciliazione giudiziale.